Nel precedente articolo abbiamo esaurito le fasi di analisi richieste dalla procedura di allerta introdotta dal nuovo codice della crisi d’impresa e passiamo alla valutazione finale. Proviamo prima a riepilogare il percorso logico fatto finora:
- Adeguata verifica: durante i controlli trimestrali svolti dal controller interno e/o revisore unico esterno è stata riscontrata almeno una delle 7 anomalie negli early warnings. L’anomalia persiste per più di un trimestre rendendo necessaria l’attivazione della procedura di allerta interna;
- Raccolta dati: l’organo di controllo (interno o esterno) comincia ad impostare la review contabile mandando all’amministrazione la lista richieste ed organizza in un database le informazioni raccolte;
- Review contabile: viene analizzata l’ultima situazione contabile, apportando le necessarie rettifiche per ottenere una reale “fotografia” patrimoniale ed economica della società;
- Analisi andamentale: si analizza la dinamica della Centrale Rischi, la struttura dei fidi e la storia dei rapporti con gli istituti finanziari;
- Analisi economico-finanziaria: vengono quindi analizzate le serie storiche dei principali indici di bilancio relativamente ad almeno ultimo triennio precedente rispetto alla situazione contabile analizzata durante la review contabile;
- Analisi qualitativa: si raccolgono informazioni di carattere generale sul settore, management e sistema informativo aziendale(attività che normalmente viene svolta prima durante la fase di interim dell’audit).
Valutazione finale nella procedura di allerta
L’organo di controllo, alla luce delle analisi svolte nelle precedenti fasi della procedura di allerta, riepiloga in un report i risultati dell’analisi svolta e rilascia una valutazione finale. Il report, oltre alla descrizione della metodologia utilizzata e delle risultanze delle singole analisi svolte, deve contenere l’indicazione dei fattori chiave che hanno contribuito all’incremento della probabilità di insolvenza. Individuando le aree di maggiore criticità e dando quindi un giudizio sulla gravità delle singole anomalie riscontrate, il controller sostanzialmente fornisce al management le linee guida dell’action plan (a carico dell’organo amministrativo). L’organo di controllo redigendo il report di valutazione finale, non si limiterà ad elencare le criticità riscontrate, ma dovrà riportare al management anche un giudizio prognostico su ciascuna anomalia. Questo per consentire al management di redigere l’action plan che contenga le misure correttive ordinate per priorità.
La valutazione finale della procedura di allerta si conclude con la il calcolo del rating complessivo di rischio insolvenza e la valutazione dell’esistenza o meno del presupposto di continuità aziendale. Attualmente non c’è una unica metodologia di calcolo del rating ufficialmente riconosciuta dal legislatore. Nel scegliere la metodologia di calcolo del rating l’organo di controllo può avvalersi delle best practice introdotte con le normative Basilea 2 e Basilea 3 oltre che da alcune indicazioni numeriche contenute nel codice della crisi d’impresa. La valutazione delle diverse metodologie di rating, dei parametri per il calcolo e dei software utilizzati va oltre al tema qui trattato e richiede un approfondimento a parte (si consiglia l’iscrizione alla nostra newsletter per rimanere aggiornati).
Parametri di insolvenza nel testo del codice della crisi d’impresa
Nonostante una buona dose di discrezionalità e giudizio professionale lasciata al redattore del report di valutazione finale, la normativa sui sistemi di allerta fissa alcuni riferimenti numerici precisi:
- sostenibilità dell’indebitamento nei prossimi 6 mesi: se il budget di tesoreria va in “rottura di cassa” nei prossimi 6 mesi va fatta la segnalazione. Per monitorare questo parametro l’impresa dovrà dotarsi di un sistema di pianificazione finanziaria (si veda il nostro articolo sull’argomento);
- DSCR: Debt Service Coverage Ratio ovvero l’indicatore che misura la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa, valore minimo accettabile dalle best practice è 1,1;
- Debiti per retribuzioni scaduti da più di 60gg e/o fornitori scaduti da più di 120gg: se gli importi sono significativi questi parametri avranno necessariamente un riflesso sul cashflow previsionale di cui al punto 1;
- parametri per l’obbligo di segnalazione esterna: l’art 15 individua per ciascun creditore pubblico qualificato (Erario, INPS, Agente della riscossione) il limite di esposizione oltre al quale va fatta la segnalazione (si vedano i dettagli nel paragrafo successivo). E’ chiaro che nell’esprimere il giudizio finale, il controller deve tenerli in considerazione.
I parametri sopra elencati limitano l’aleatorietà nella valutazione finale conclusiva della procedura di allerta. Tuttavia il monitoraggio di questi parametri non è affatto immediato e richiede l’implementazione di un sistema di allerta e …
L’articolo Procedura di allerta interna: valutazione finale si trova su SISTEMI DI ALLERTA.