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Si avvicina la scadenza per la nomina dei sindaci e revisori nelle PMI (scadenza 16 dicembre 2019). Tutte le società che superano determinate soglie dimensionali saranno quindi obbligate a nominare un’organo di controllo esterno rappresentato da un sindaco o revisore unico. Riprendiamo e commentiamo le novità introdotte dal codice della crisi e dell’insolvenza (abbreviato CCII) focalizzandoci sulle responsabilità del revisore e dell’organo di controllo.

Le soglie dimensionali per la nomina del revisore

Ai fini della prima applicazione della nuova normativa (art 2477 cc comma 3 e 4), l’obbligo della nomina del revisore scatta se nei due esercizi antecedenti (2018 e 2017), la scadenza la società ha superato almeno una delle seguenti soglie dimensionali:

  • 4 Mln Euro di attivo
  • 4 Mln Euro di ricavi
  • 20 dipendenti occupati in media

Il mancato superamento di tali soglie non esonera l’impresa dall’introduzione dei sistemi di allerta crisi e altre procedure previste dal CCII. L’amministratore è esonerato solamente dalla nomina di un organo di controllo esterno, quindi dovrà provvedere internamente a monitorare gli indicatori della crisi e gli early warnings.

Nuovi obblighi e responsabilità dell’amministratore

La prevenzione della crisi e allerta precoce iniziano sempre dall’amministratore e dal management. Il principale obbligo a carico dell’imprenditore è quello di dotare l’azienda di un assetto organizzativo in grado di monitorare l’equilibrio economico-finanziario. Dovrà essere strutturato un organo di controllo interno, che possa individuare tempestivamente i segnali premonitori di un’eventuale crisi aziendale. L’obbligo riguarda tutti i tipi di amministratori, indifferentemente se muniti o no di deleghe. Di fatto la responsabilità della gestione in carico all’amministratore viene ampliata con l’aggiunta della responsabilità di vigilanza.

L’art. 25 del CCII prevede l’applicazione di misure premiali per gli amministratori che procedono alla tempestiva segnalazione all’OCRI della crisi:

  • la causa di non punibilità del danno per speciale tenuità (speciale rispetta l’analoga causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis cod. pen.) che si applicherà a condizione che il debitore abbia tempestivamente attivato le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;
  • la circostanza attenuante con effetto speciale, applicabile anche se la condotta non ha causato un danno di speciale tenuità. Il danno è considerato lieve se all’apertura della procedura concorsuale, il valore offerto ai creditori supera il 20% dell’importo dei debiti.

Sotto il profilo penale, gli amministratori possono essere perseguiti personalmente in relazione ai reati fallimentari, in caso di negligenza nell’adempimento dei propri doveri fiduciari. Per esempio nel caso in cui questi pur essendo a conoscenza di …

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